Ordine TSRM-PSTRP

Indicazioni operative per vincolo di esclusività e di incompatibilità

La Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha emanato in data 19/04/2023 la circolare n° 25/2023 contenente la prime indicazioni operative riguardanti l’art. 13 del DL 30 marzo 2023, n. 34 “Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43” iniziando a chiarire alcuni aspetti ancora non ben definiti nel DL, analizzando indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, della Corte di Cassazione ed altri precedenti legislativi, in attesa della conversione del Decreto Legge.

All’interno della circolare sono fornite importanti indicazioni in merito all’autorizzazione per lo svolgimento di attività professionali oltre l’orario di lavoro e il regime giuridico e fiscale da adottare.

In merito all’autorizzazione ex art. 3-quater, II co., DL 21 settembre 2021, n. 127, lo svolgimento di attività professionali oltre l’orario di lavoro svolto dal professionista sanitario presso un ente del SSN deve essere preventivamente autorizzato dal “vertice dell’amministrazione di appartenenza”. A tal fine, il professionista interessato potrà inoltrare apposita istanza all’ente di appartenenza, secondo il modello indicato.


All’interno della circolare si legge, inoltre, che in riferimento al regime giuridico e fiscale, la norma non contiene indicazioni, di conseguenza è necessario attingere alla normativa che disciplina l’attività libero-professionale, da esercitarsi nel rispetto delle norme ivilistiche e fiscali.
Il professionista sanitario dovrà, quindi:

  • essere in possesso di partita IVA;
  • iscriversi alla Gestione separata INPS;
  • munirsi di copertura assicurativa per l’attività libero professionale.

In base alla normativa fiscale oggi in vigore, il professionista che apre una partita IVA può optare per il “regime forfettario” che esonera dall’applicazione della ritenuta d’acconto e dall’applicazione dell’IVA, con una tassazione forfettaria al 5% (per i primi cinque anni).

Allo stato non può categoricamente escludersi la possibilità di svolgere attività libero professionali nelle forme della prestazione occasionale, applicando il regime fiscale, molto più snello, ad esse connesso. Sul punto deve, tuttavia, segnalarsi che l’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione n. 41/E/2020)
ha recentemente affermato il divieto di utilizzo della prestazione occasionale per gli iscritti ad albi professionali, ribadendo la necessità della partita IVA.
La rigida impostazione dell’Agenzia delle Entrate non appare del tutto condivisa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10267).
Al momento, dunque, non è possibile fornire indicazioni certe circa la possibilità di svolgere attività libero professionali ex art. 3-quater, DL 21 settembre 2021, n. 127 nelle forme della prestazione occasionale. Altra possibilità è costituita dalla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cococo). In questo caso, è verosimile che l’Agenzia delle Entrate configuri i compensi percepiti quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (v. Risposta n. 463/2021 resa dall’Agenzia delle Entrate in tema di regime fiscale dei compensi erogati a medici in esecuzione di cococo).

E’ stato inoltre chiarito come per chi abbia sottoscritto la polizza-convenzione della FNO, l’eventuale attività libero professionale è già oggetto di copertura in quanto, tale polizza copre sempre ogni legittimo esercizio della professione, a prescindere dalla forma contrattuale di esercizio della attività (dipendente pubblico o privato, libero professionista, funzioni di coordinamento o dirigenziali, formazione, ricerca, etc…).

Il testo completo è disponibile al seguente link.